TUTELA LEGALE
CENTRO DI ASCOLTO:sos donne e
bambini, tutela durante stalking,problemi di coppia,tutela
dei minori , dei socialmente più deboli (giovani alle prese con
sostanze, mobbing ecc. )contattare:
Foro di Genova -avv. Celeste Pallini-
 mobile 3883910197-
presso Studio Legale Associato Manzitti-Fossati-Rocca-Sciello-
via Fieschi 6/16- Genova 16121- tel.010588553-------e.mail : celeste.pallini@studiolegalemanzitti.it
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SOS :chiamate il nostro avvocato!!!!



consulenze specifiche possono essere chieste ai
seguenti avvocati *che ringraziamo per quanto gia' fatto
FORO di GENOVA.....AVV. ROBERTA BARBANERA --ablex2004@libero.it
FORO di Genova--- ....AVV. DAMIANO FIORATO---avv.fiorato@gmailcom
FORO di La Spezia--...AVV. DEBORA
CIANFANELLI---- .debcian@tin.it
 
I
diritti animali nel codice
Roberta Barbanera
    -  relazione al
        CONVEGNO NAZIONALE presso lo STAR HOTEL DI genova 
-  
- Con
        legge 20 luglio 2004, n. 189, avente ad oggetto <<Disposizioni
        concernenti il divieto di maltrattamento degli animali
        nonché di impiego degli stessi in combattimenti
        clandestini o competizioni non autorizzate>>, sono
        state introdotte, allinterno del codice penale,
        nuove figure di reato (dalluccisione di
        animale al maltrattamento, dal divieto di spettacoli e
        manifestazioni che comportino sevizie o strazio al
        combattimento tra animali).
- Con la stessa legge, inoltre, è stato
        modificato lart. 727 c.p. ed introdotto il divieto
        di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di
        cani e gatti.
-  
- Sullintervento del legislatore è
        necessario soffermare lattenzione per qualche nota
        critica.
- Innanzitutto non va esente da censure la
        scelta sulla rubrica del titolo IX  BIS:
        <<Dei delitti contro il sentimento per gli animali>>.
        Si noti che lespressione ..per gli
        animali
 ( e non 
degli
        animali
) fa sì che soggetto attivo di
        diritto  e, quindi, soggetto passivo del reato
         non sia lanimale ma luomo. Ciò che
        viene tutelato è il sentimento delluomo che viene
        offeso e non lanimale in sé.
- Cè da chiedersi se tutto ciò
        rappresenti un passo indietro nel faticoso cammino verso
        la tutela degli animali. Sembrerebbe di sì, soprattutto
        rispetto allevoluzione giurisprudenziale in tema di
        maltrattamenti di animali che era approdata a risultati
        ben diversi: basti citare la sentenza di Cassazione del
        14.3.1990 (quattordici anni prima della legge di cui si
        discute!) in base alla quale il reato di maltrattamento
        di animali ha natura plurioffensiva in quanto tutela due
        distinti beni giuridici: lumano sentimento di
        pietà verso le sofferenze inflitte agli animali e
        lanimale in sé <<quale autonomo essere
        senziente capace di reagire agli stimoli del dolore>>.
- (Si confrontino altresì numerose
        decisioni di merito che si allineano a questa posizione).
- La nuova legge sembra aver dimenticato lo
        spunto offerto dai giudici e supera con estrema
        semplicità ( o semplicismo ?) il problema. 
-  
- Per quanto attiene, poi, al nuovo testo
        dellart. 727 c.p., al di là del dubbio circa la
        necessità di prevedere una fattispecie di reato
        abbandono di animali autonoma rispetto ai
        maltrattamenti, vi è da sottolineare come il nuovo
        articolato preveda al secondo comma, la detenzione di
        animali <<in condizioni incompatibili con la loro
        natura e produttive di gravi sofferenze>>. La
        congiunzione e sembra non lasciare spazio: si
        incorrerà nel reato solo se la pubblica accusa sarà in
        grado di fornire la doppia prova, quella della detenzione
        in condizioni incompatibili e quella delle gravi
        sofferenze.
- A questo proposito è auspicabile che sia
        confermata la giurisprudenza formatasi prima della legge
        di riforma, la quale richiede, ai fini della sussistenza
        del reato, anche la sola sofferenza psichica,
        <<giacché gli animali sono esseri viventi dotati
        di sensibilità>> (Cass. 26.11.2003, n. 977; Cass.,
        16.10.2003, n. 46291).
- Al di là di ciò, in ogni caso, residua
        il problema del requisito congiunto che rischia, in punto
        prova, di ridurre notevolmente le prospettive di
        punizione dei colpevoli.
- Anche questo aspetto è segno di
        arretratezza della legge che non tiene in considerazione
        gli orientamenti giurisprudenziali formatisi, soprattutto
        fra i giudici di merito, nel tempo.
-  
- Infine, ultima notazione critica riguarda
        lart. 3 della nuova legge che prevede
        linserimento, tra le disposizioni di coordinamento
        e transitorie del codice penale, dellart. 19 
        ter che espressamente esclude
        dallapplicabilità delle norme precedenti tutti i
        casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia,
        di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione
        degli animali, di sperimentazione scientifica sugli
        stessi, di attività circense, di giardini zoologici,
        nonché delle altre leggi speciali in materia di animali.
        
- Uninterpretazione letterale della
        norma sembrerebbe portare alla inevitabile conseguenza di
        rendere lecita non luccisione di un animale per
        attività venatoria o per macellazione, tanto per fare un
        esempio, uccisione che è scriminata in base alla
        normativa speciale emanata in materia, bensì di rendere
        lecita la condotta di maltrattamento o di uccisione con
        crudeltà e sevizie, che è oggetto della legge del 2004.
        Come dire che gli unici animali a meritare una qualche
        forma di tutela giuridica sono quelli daffezione.
-  
- Sulla legge 20 luglio 2004, n. 189 anche
        due notazioni di plauso.
- La prima è relativa alla previsione in
        termini di delitti e non contravvenzioni delle nuove
        fattispecie. Ciò si traduce processualmente in termini
        prescrizionali ben più lunghi (sette anni e mezzo
        rispetto ai tre anni massimi) e, quindi, in una maggiore
        possibilità di celebrare il processo penale; nonché nel
        divieto, per limputato, di definire il procedimento
        a suo carico con una oblazione (pagamento di una multa
        che estingue il reato) che, oltre ad essere una troppo
        facile soluzione di fronte a condotte spesso anche
        moralmente molto gravi, impedisce la costituzione di
        parte civile.
- La seconda riguarda lart. 544 
        sexies che dispone la confisca dellanimale
        non solo in caso di condanna ma anche in caso di
        patteggiamento per un reato previsto dalla legge 189/2004.
 
          
 Genova, 20 dicembre 2006,STAR HOTEL-
Tavolo dincontro animalistaANIMALI COME NOI : lAVVOCATO
DEGLI ANIMALI a patrocinio gratuito
organizzato da CRCSSA ONLUS Centro Ricerca Cancro Senza
Sperimentazione Animale in collaborazione con :Associazione
Ayusya  Onlus- Genova-Associazione Amici Del Cane
OnlusMessina---Bollettinoanimalista@ -EOLO A
QUATTRoZAMPE onlusLipari/isole eolie-Lida Sez. Di
Genova-Movimento Antispecista- Milano-Oipa Sez. Di Genova-Pattt
Partito Animalista Trasversale- sede nazionale Genova-Rla  Riformatori
Libertari AnimalistiGenova-Servizio Nazionale Vigilanza
Operatori Zoofili Lidasede nazionale Torino
 Genova, 20 dicembre 2006,STAR HOTEL-
Tavolo dincontro animalistaANIMALI COME NOI : lAVVOCATO
DEGLI ANIMALI a patrocinio gratuito
organizzato da CRCSSA ONLUS Centro Ricerca Cancro Senza
Sperimentazione Animale in collaborazione con :Associazione
Ayusya  Onlus- Genova-Associazione Amici Del Cane
OnlusMessina---Bollettinoanimalista@ -EOLO A
QUATTRoZAMPE onlusLipari/isole eolie-Lida Sez. Di
Genova-Movimento Antispecista- Milano-Oipa Sez. Di Genova-Pattt
Partito Animalista Trasversale- sede nazionale Genova-Rla  Riformatori
Libertari AnimalistiGenova-Servizio Nazionale Vigilanza
Operatori Zoofili Lidasede nazionale Torino
DOCUMENTO/APPELLO                                       
                                                        
           
                                  
                                  Chi
opera nel settore delle associazioni animaliste e in genere chi
è sensibile alla tematica della protezione degli animali sa bene
che, accanto ad una sempre maggiore coscienza sociale
sviluppatasi nel senso di ritenere gli animali anche soggetti di
diritti e meritevoli di tutela, continuano però abusi
intollerabili nei loro confronti.  E' infatti costante il
maltrattamento degli animali sotto diverse aspetti e
comportamenti. Ha costituito un caso eclatante l'addestramento di
cani allo scopo di combattimento, una vera e propria perversione
organizzata solo per il lucro di certuni e il divertimento sadico
di altri. Ma il maltrattamento assume anche altre forme, forse
meno eclatanti ma ugualmente intollerabili per chi aspira a
vivere in una società civile. Non può infatti meritare di
essere qualificata civile una società che tollera abusi e
sevizie nei confronti di non può difendersi e che si trova in
situazione di totale dipendenza. 
Da
un punto di vista giuridico il problema investe sia l'aspetto
penale che quello civile.
    -  Sotto il primo punto di vista chi riscontri una
        situazione di abuso e/o di maltrattamento nei confonti
        degli animali potrà segnalare, tramite denuncia, la
        vicenda alla procura delle Repubblica la quale dovrebbe
        attivarsi al fine di far cessare, anche tremite sequestro,
        le vessazioni. L'operatore peraltro spesso sarà
        costretto a rivolgersi ad un avvocato incaricato di
        seguire la vicenda ed eventualmente rappresentare l'associazione
        come parte civile nel processo. Dal punto di vista
        civilistico spesso le associazioni che si occupano delle
        tutela degli animali , non potendosene occupare
        direttamente, danno in affido ovvero  con varie
        forme contrattuali, consegnano l'animale a soggetti che
        se ne dovrebbero prendere cura. Spesso purtroppo capita
        che tali soggetti non solo non se ne prendano cura ma
        impieghino l'animale per i propri interessi , a fini di
        lucro, contravvenendo alle clausole contrattuali
        sottoscritte e  lasciandolo , peraltro,vivere in
        condizioni miserevoli ai limiti della sopravvivenza 
        quando non oltre . Ciò comporta l'onere per l'associazione
        di promuovere un'azione civile volta ad ottenere la
        restituzione dell'animale.   Il processo ha
        però un costo elevato e comporta l'obbligo di avvalersi
        di professionisti capaci. Le associazioni che operano nel
        campo della protezione degli animali si reggono
        esclusivamente sul contributo dei volenterosi e non
        posseggono affatto i mezzi necessari allo scopo.
        Questa situazione è appena il caso di dirlo si rivolge a
        vantaggio esclusivo di chi maltratta o si approfitta
        della buona fede di chi opera a tutela degli animali.
- A questa situazione occorre porre rimedio.
- In primo luogo occorre istituire la figura dell' Avvocato
        degli animali. L'Avvocato degli animali dovrebbe
        essere un organo pubblico modellato sull'esempio del
        difensore civico. Tale funzione dovrebbe essere
        attribuita a persone, anche in pensione rispetto alla
        propria attività professionale, di alto profilo morale e
        indiscusso prestigio, segnalatesi per la sensibilità al
        tema. L'Avvocato degli 
-  
- animali potrebbe ricevere segnalazioni dei maltrattamenti
        e a sua volta proporre denuncie alla magistratura
        svolgendo un'attività di impulso e controllo. Inoltre
        potrebbe presentare proposte di legge nel settore.
- In secondo luogo le associazioni che necessitano di
        rivolgersi a legali devono avere la possibilità di
        avvalersi del patrocinio gratuito. In altre
        termini devono avere la facoltà, ampiamente prevista dal
        nostro ordinamento per molteplici ipotesi, di rivolgersi
        a legali i quali domanderanno il pagamento del proprio
        onorario all' Amministrazione pubblica. Esistono tutti i
        requisiti per tale soluzione normativa. Si tratta di
        associazioni non profit che agiscono per la tutela di
        interessi socialmente rilevanti.
-  Infine per le cause che vedono coinvolte le
        associazioni che operano nel campo della tutela degli
        animali dovrebbe essere eliminato il contributo unificato,
        cioè la somma che occorre versare nel momento in cui si
        intaprende una causa giudiziaria. Questo tipo di cause
        deve essere dichiarato esente.
- Per questi motivi i firmatari del presente documento
        rivolgono un appello al Governo, al Parlamento, ai
        Consigli regionali, alle Istituzioni perchè si provveda
        urgentemente a:
-  
- istituire l'Avvocato degli animali;
-  
- prevedere il patrocinio gratuito per la cause che
        riguardano le associazioni impegnate nella protezione
        degli animali;
-  
-  prevedere per le stesse cause l'esenzione dal
        contributo unificato
-  
- sottoscrivono:
-  
- CRCSSA ONLUS Centro Ricerca
        Cancro Senza Sperimentazione Animale 
-  
- Associazione Ayusya  Onlus- Genova
-  
- -Associazione Amici Del Cane
        OnlusMessina
-  
- -Bollettinoanimalista@ 
-  
- -EOLO A QUATTRo ZAMPE
        onlusLipari/isole eolie
-  
- -Lida Sez. Di Genova-
-  
- Movimento Antispecista- Milano-
-  
- Oipa Sez. Di Genova-
-  
- Pattt Partito Animalista Trasversale- sede
        nazionale Genova-
-  
- Rla  Riformatori Libertari
        AnimalistiGenova-
-  
- Servizio Nazionale Vigilanza Operatori Zoofili
        Lidasede nazionale Torino
-  
-  
-  
- nome 
- via 
-                                        
        città
        __________________________________________________.cap
        ____________________tel _______________........................................
        . 
- documento--__________________________________________________________________________________________________________